Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Nel c.d. rito Fornero l’opposizione in primo grado non ha natura di impugnazione e la sua proposizione impedisce che si formi giudicato sull’ordinanza emessa a definizione della prima fase (Cass., Sez. Lav., 24 agosto 2018, n. 21156)

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione fornisce utili specificazioni in ordine alle conseguenze pratiche che discendono dalla natura attribuita all’opposizione proposta in primo grado nell’ambito del c.d. rito Fornero.

Premette la Suprema Corte di Cassazione che il rito disciplinato dalla legge nr. 92 del 2012 è caratterizzato dall’articolazione del giudizio di primo grado in due distinte fasi: l’una a cognizione semplificata o sommaria, l’altra, eventuale, a cognizione piena.

Chiarisce dunque che l’opposizione non ha natura impugnatoria.

Ne discende che non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato su alcune statuizioni e non su altre dell’ordinanza emessa a definizione della c.d. fase sommaria, atteso che quest’ultima è destinata ad acquisire il carattere della definitività nella sola ipotesi in cui l’opposizione non venga promossa.

Conseguentemente non può operare il principio del divieto di reformatio in peius. E dunque, qualora all’esito della fase sommaria la domanda di impugnazione del licenziamento venga accolta solo parzialmente, l’instaurazione del giudizio di opposizione ad opera di una delle parti, consente all’altra di riproporre con la memoria difensiva la domanda o le difese non accolte, e ciò anche nell’ipotesi in cui per la parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre un autonomo atto di opposizione: la costituzione del datore di lavoro nella fase di opposizione e la pacifica riproposizione delle difese in ordine alla legittimità del licenziamento intimato impongono il doveroso accertamento della validità o meno dell’atto di recesso e dunque della sussistenza o meno delle sue ragioni giustificative.

Nel caso di specie il Tribunale di Roma, investito dell’opposizione ex art. 1, commi 51 e ss della legge nr. 92 del 2012, respingeva la domanda del lavoratore volta all’accertamento della nullità del licenziamento intimatogli, confermava l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria quanto all’illegittimità del recesso e dichiarava  invece inammissibile l’opposizione del datore di lavoro perché proposta oltre il termine di giorni 30 dalla comunicazione dell’ordinanza. La Corte di Appello, investita del reclamo avverso detta sentenza, rigettava le richieste della lavoratrice e in accoglimento delle difese del datore di lavoro, dichiarava la legittimità dell’intimato licenziamento. Su ricorso della lavoratrice – volto tra le altre cose a sostenere il divieto di reformatio in peius della prima ordinanza in assenza di una formale opposizione nei termini di legge da parte della datrice di lavoro – la Corte di Cassazione, sulla base delle suddette argomentazioni, confermava il ragionamento effettuato dalla Corte di Appello e rigettava il ricorso.

A cura di Silvia Ventura.