Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Nel caso di proposizione di domanda palesemente infondata, è configurabile la c.d. soccombenza qualificata, con conseguente maggiorazione delle spese di lite sino ad un terzo rispetto a quelle altrimenti liquidabili (Tribunale Milano, Sez. IX Civile, decreto 11 dicembre 2014)

Con il decreto 11 dicembre 2014, la IX Sezione Civile del Tribunale di Milano ha dato applicazione al recente istituto denominato “soccombenza qualificata”, disciplinato dal comma 8 dell’articolo 4 del D.M. n. 55/2014; tale disposizione consente di operare un incremento fino a un terzo rispetto al compenso normalmente liquidabile “quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
Nella fattispecie in esame la ex coniuge ricorreva al Tribunale, ex artt. 710 e 737 c.p.c., per vedersi modificare le condizioni economiche fissate, a proprio favore, in un provvedimento del 2009.
Sulla necessaria premessa che condizione necessaria per provvedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge, dell'ex coniuge o dei figli (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8 maggio 2013) è rappresentata unicamente da circostanze “nuove” rispetto a quelle raffigurate nel provvedimento di cui si chiede la modifica, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che la ricorrente non ne abbia fornito prova alcuna.
A cura di Matteo Cavallini