Con il decreto 11 dicembre 2014, la IX Sezione Civile del Tribunale di Milano ha dato applicazione al recente istituto denominato “soccombenza qualificata”, disciplinato dal comma 8 dell’articolo 4 del D.M. n. 55/2014; tale disposizione consente di operare un incremento fino a un terzo rispetto al compenso normalmente liquidabile “quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
Nella fattispecie in esame la ex coniuge ricorreva al Tribunale, ex artt. 710 e 737 c.p.c., per vedersi modificare le condizioni economiche fissate, a proprio favore, in un provvedimento del 2009.
Sulla necessaria premessa che condizione necessaria per provvedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge, dell'ex coniuge o dei figli (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8 maggio 2013) è rappresentata unicamente da circostanze “nuove” rispetto a quelle raffigurate nel provvedimento di cui si chiede la modifica, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che la ricorrente non ne abbia fornito prova alcuna.
A cura di Matteo Cavallini