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giurisprudenza

Nel caso in cui la parte notifichi la sentenza in forma esecutiva all’Amministrazione Statale presso la competente Avvocatura dello Stato, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass., Sez. VI, 3 agosto 2015, n.16317)

La notificazione della sentenza in forma esecutiva, effettuata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione sia nei confronti della parte che ha ricevuto la notificazione, sia nei confronti della parte notificante.

Viceversa, la notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è idonea a far decorrere i termini brevi per l’impugnazione, in quanto viene così soddisfatta l’esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persone particolarmente qualificate a valutare l’opportunità di proporre gravame.

Pertanto, nel caso in cui – come nella fattispecie in questione – la parte notifichi la sentenza (rectius, il decreto) in forma esecutiva all’amministrazione statale presso la competente Avvocatura dello Stato, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

 

 

A cura di Giulio Carano