Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Nel caso in cui vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza (Cass., Sez. II, 31 maggio 2018, n. 13770)

Nel corso di un giudizio relativo a un sinistro occorso nel 1992, la Corte d’Appello disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica espletata in primo grado e riformava la sentenza del Tribunale con riferimento al quantum debeatur, riducendo l’importo del risarcimento in conformità con la seconda consulenza. Il danneggiato ricorreva per Cassazione, lamentando, tra l’altro, che la Corte d’Appello avesse immotivatamente escluso alcune patologie accertate dalla prima consulenza, recependo  la seconda acriticamente e senza motivazione espressa.

La Corte di Cassazione, accogliendo sul punto il ricorso, ha avuto modo di ribadire (cfr. nello stesso senso Cass. 13922/2016 e Cass. 5148/2011) il seguente principio di diritto: “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, anche soltanto in punto di quantificazione del danno, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza abbandonando le conclusioni della prima, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa”, potendo finanche discostarsi da entrambe dando adeguata giustificazione ed evidenziando i criteri probatori e gli elementi di valutazione seguiti.

A cura di Leonardo Cammunci