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giurisprudenza

Nel giudizio di separazione attore e convenuto possono formulare per la prima volta domanda di addebito davanti al giudice istruttore, rispettivamente nella memoria integrativa e nella comparsa di costituzione di cui all’art. 709 c.3 c.p.c. (Cass., Sez. I, 28 giugno 2019, n. 17590)

La sentenza in commento si pronuncia sul ricorso per Cassazione presentato in una separazione giudiziale dal marito avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva, da un lato confermato la decisione del Tribunale di Roma di dichiarare tempestiva la domanda di addebito della moglie (parte attrice), formulata in primo grado nella memoria integrativa di cui all’art. 709 c.3 c.p.c.; dall’altro lato dichiarato invece tardiva la domanda di addebito del marito (convenuto), in quanto proposta per la prima volta in appello.

Denuncia il ricorrente, infatti, che ritenendo tempestiva la domanda di addebito della moglie sarebbe stata disattesa la natura unitaria del procedimento di separazione, nel cui atto introduttivo -ossia il ricorso- l’attore dovrebbe avanzare tutte le proprie domande, che poi nella memoria integrativa potrebbero essere solo precisate o modificate, ma non formulate per la prima volta.

Denuncia, altresì, che comunque, se fosse ritenuta tempestiva la domanda di addebito della moglie, tale allora dovrebbe essere giudicata anche la propria domanda di addebito, essendo stata questa formulata non solo in appello, ma già in primo grado nella comparsa di costituzione ex art. 709 c.3 c.p.c.

Ebbene, la Cassazione stabilisce che la domanda di addebito della separazione può essere introdotta dall’attore per la prima volta con la memoria integrativa, e ciò in ragione della natura bifasica del giudizio, caratterizzato dalla fase presidenziale in cui prevale la finalità conciliativa, da quella che si svolge davanti al giudice istruttore che invece è di tipo contenzioso, e dall’ordinanza presidenziale che segna e regolamenta il passaggio ordinato dall’una all’altra.

In particolare, la fase contenziosa (a cognizione ordinaria) è introdotta proprio dalla memoria integrativa, il cui contenuto, per espressa previsione normativa, corrisponde a quello dell’atto di citazione (eccezion fatta per la fissazione dell’udienza, l’invito al convenuto a costituirsi e l’avviso delle decadenze, elementi che sono già contenuti nell’ordinanza presidenziale).

Il che dà vita nel giudizio di separazione a una progressiva formazione della vocatio in ius (nel ricorso e nella memoria integrativa), funzionale anche all’esigenza dell’attore di non formulare già nel ricorso la domanda di addebito, per non escludere a priori la possibilità di una soluzione consensuale della crisi familiare.

Pertanto, nel caso di specie, la Corte rigetta il motivo attinente alla domanda di addebito della moglie, confermandone la tempestività, ma per gli stessi motivi accoglie quello concernente la domanda di addebito del marito, risultando dagli atti di causa che effettivamente tale domanda era già stata formulata in primo grado nella comparsa di costituzione, e quindi anch’essa tempestivamente. Cosicché cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma.

A cura di Stefano Valerio Miranda