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giurisprudenza

Nel procedimento di adottabilità deve essere nominato un difensore d’ufficio del minore ove rappresentante legale o curatore speciale non ne nominino uno di fiducia (Cass., Sez. I, Ord., 7 maggio 2019, n. 12020)

L’ordinanza in commento si pronuncia sul ricorso per Cassazione presentato dalla madre e dalla zia di un minore avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che aveva confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Taranto di dichiarare il minore in stato di adottabilità.

Denunciano le ricorrenti, infatti, che l’intero procedimento di primo grado si era svolto senza che il minore fosse rappresentato in giudizio a mezzo di un difensore tecnico, e quindi la violazione, fra l’altro, dell’art. 8 c.4 della L. n. 184/1983, che stabilisce per il procedimento in questione l’assistenza legale obbligatoria del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado; nonché dell’art. 10 c.2 L. cit., che prevede per i medesimi soggetti la nomina di un difensore d’ufficio, in caso di mancata designazione di un difensore di fiducia.

La doglianza era stata rigettata dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto l’assistenza legale del minore non implicare la nomina per lo stesso di un difensore d’ufficio; e che comunque tale nomina non dovesse aver luogo ove il tutore del minore, come nella fattispecie, non si fosse costituito in giudizio personalmente come difensore dello stesso, pur essendo avvocato.

Di diverso avviso la Suprema Corte, secondo cui -in base all’attuale suddetto quadro normativo- il minore deve necessariamente partecipare a tutto il giudizio di adottabilità con il ministero di un difensore tecnico, la cui nomina compete al rappresentante legale o curatore speciale, o in difetto d’ufficio al Tribunale per i minorenni.

In particolare, aggiunge la Corte, un conto è consentire al tutore avvocato di stare in giudizio personalmente, altro è rimettere al suo arbitrio la concreta partecipazione al giudizio del minore, che il legislatore ha invece stabilito come obbligatoria.

La mancata nomina di un difensore d’ufficio da parte del Tribunale per i minorenni determina la nullità del giudizio di adottabilità, non avendo potuto il minore esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito.

La Corte, pertanto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà provvedere ex art. 354 c.3 c.p.c. alla rinnovazione degli atti del giudizio di primo grado posti in essere senza la partecipazione di un difensore del minore.

A cura di Stefano Valerio Miranda