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giurisprudenza

Nel processo civile le liquidazioni dei compensi in favore dello Stato e del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non devono necessariamente coincidere (Cass., Sez. II, 19 gennaio 2021, n. 777).

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione conferma un proprio ormai consolidato orientamento in materia di patrocinio a spese dello stato.

In particolare la Corte di Cassazione, disattendendo le ragioni sul punto avanzate dalla parte ricorrente, riafferma il seguente principio di diritto: qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R. Ritiene la Suprema Corte di Cassazione che tale regolamentazione risponda ad una duplice finalità: da un lato si evita che la parte soccombente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti, dall’altro si consente allo Stato di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nel suo complesso.

Nella fattispecie in esame parte ricorrente lamentava la subita diminuzione delle spese liquidate rispetto a quelle dovute da parte del soccombente nella causa in cui veniva espletata la difesa in favore dell’ammesso al gratuito patrocinio.

La Corte di Cassazione, sulla base delle suddette argomentazioni, rigettava il ricorso.

A cura di Silvia Ventura

 

Allegato:
777-2021