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giurisprudenza

Nel processo tributario, in caso di rigetto dell’appello, il contributo unificato non raddoppia (Corte Cost., 2 febbraio 2018, n. 18)

Con la sentenza n. 18 depositata il 2 febbraio 2018, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito all’interpretazione dell’art. 13 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) in riferimento all’art. 111 della Costituzione,  ritenendo inapplicabile la norma censurata al processo tributario d’appello.

Nello specifico, il Giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, affermando che detta norma fa riferimento esclusivamente al processo civile, dal momento che il contributo unificato nel processo tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato dalla norma censurata.

In maggiore dettaglio, la CTR di Catanzaro aveva rimesso al vaglio della Consulta la norma sopra citata, sostenendo che all’esito della declaratoria di infondatezza dell’appello (sia principale che incidentale) avverso la sentenza di primo grado, il raddoppio del contributo unificato avrebbe operato solo nei confronti della parte privata e non di quella pubblica (l’Amministrazione finanziaria esonerata, in quanto tale, dal pagamento del contributo unificato), e ciò avrebbe quindi violato il principio della parità delle parti di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Secondo la Corte, tuttavia, tale questione doveva considerarsi inammissibile, considerato che il comma 1-quater dell’art. 13 cit., che prevede il raddoppio del contributo unificato nel caso in cui l’appello venga dichiarato del tutto infondato, inammissibile o improcedibile, commisura tale somma agli importi dovuti ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, disposizione che, a sua volta, rinvia al contenuto del precedente comma 1. Quest’ultimo fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato dalla norma censurata.

Ciò, secondo la Corte, trova conforto in un precedente arresto della stessa Consulta (sentenza n. 78 del 2016), laddove era stato precisato che i primi sei commi dell’art. 13, incluso l’impugnato comma 1-quater, riguardano il solo processo civile.

A cura di Cosimo Cappelli