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giurisprudenza

Nel rito del lavoro in caso di contrasto, il dispositivo prevale sulla motivazione (Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2020, n. 2860)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione fornisce alcune importanti specificazioni valide per il c.d. rito lavoro.

Anzitutto la Corte di Cassazione afferma che nel rito del lavoro il contrasto palese, dunque insanabile, tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza che deve essere fatta valere mediante impugnazione. Con la precisazione che, in difetto di impugnazione della sentenza affetta da nullità, il dispositivo prevale sulla motivazione.

Continua poi la Suprema Corte di Cassazione rilevando che non ci si trova davanti ad un contrasto insanabile quando si riscontri una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione e quest’ultima sia ancorata ad un elemento obiettivo che la sostenga in modo non equivocabile. In tal caso è rinvenibile un mero errore materiale che deve essere rilevato attraverso il procedimento di correzione.

Nel caso in esame veniva instaurato un giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro. Mentre il giudice del primo grado, in accoglimento del ricorso del lavoratore, dichiarava la nullità del termine, in grado di appello si verificava un insanabile contrasto tra la motivazione con la quale il Collegio sosteneva la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro e il dispositivo che invece confermava quanto statuito in primo grado.

Per i motivi sopra esposti la Corte di Cassazione, ravvisato un palese contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso con rinvio.

A cura di Silvia Ventura.