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giurisprudenza

Nella liquidazione delle spese difensive di giudizio si debbono applicare le tariffe vigenti al momento in cui è stata compiuta l’attività professionale (Cass., Sez. VI, Ord., 6 Febbraio 2017, n. 3083)

Con l’ordinanza in commento la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha avuto l’opportunità di riaffermare un indirizzo di legittimità, per vero, oramai pacifico.

Si ribadisce infatti che quando un Giudice deve liquidare le spese difensive del Giudizio, deve prendere come parametro di riferimento le tariffe forensi in vigore non al momento della liquidazione stessa, bensì quelle che erano in vigore nel momento in cui l’attività difensiva è stata esercitata.

Nel far ciò, quindi, il giudicante avrà come punto di riferimento tre dati storici, scanditi dalle normative recentemente succedutesi al riguardo. Ci saranno quindi liquidazioni per attività difensive prestate prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 140/2012 – liquidabili ex D.M. 127/2004 -; attività prestate sotto la vigenza del D.M. n. 140/2012 e quindi liquidabili secondo le tariffe ivi contemplate; e, infine, attività professionali prestate dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 55/2014 (attualmente in vigore), liquidabili ai sensi di quanto da esso disposto.

Nondimeno, con l’Ordinanza de qua la Cassazione ha tratto occasione anche per ammonire il giudice di merito che, in violazione dell’art. 91 c.p.c. ritenga una parte soccombente in un grado di giudizio ed, invece, vincitrice in altro grado: le spese processuali di lite, invero, debbono essere ripartite tenendo presente l’esito complessivo della causa nel merito e non del singolo grado di giudizio.

A cura di Devis Baldi