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giurisprudenza

Nella motivazione della sentenza non costituisce motivo di nullità l’uso di frasi tratte da altra decisione mediante il sistema “copia e incolla” (C.N.F., Sent., 12 settembre 2018, n. 105)

A seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività per il termine di due anni, da parte del C.D.D. di competenza, l’avvocato Tizio ricorreva al C.N.F. sostenendo, tra gli altri motivi, che la sentenza fosse affetta da nullità. In particolare, sosteneva il ricorrente che la decisione fosse stata motivata mediante l’utilizzo di frasi contenute in altra decisione resa nei suoi confronti – la cui trattazione era avvenuta lo stesso giorno del procedimento impugnato – trasposte nella sentenza gravata con il sistema del copia e incolla.

Il C.N.F. ha ritenuto il motivo inammissibile. L’inammissibilità è stata dichiarata in ragione della genericità del motivo proposto, in cui non venivano indicate né le frasi che il ricorrente assumeva essere state oggetto di copia e incolla, né le ragioni per le quali un ipotetico copia e incolla avrebbe comportato la nullità della decisione. Inoltre, il C.N.F., richiamando una pronuncia della Cassazione (n. 642/2015), ha rilevato che al C.D.D. non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive della decisione e che, in ogni caso, l’eventuale vizio per carenza di motivazione può essere sanato dal C.N.F. in sede di appello.

A cura di Sofia Lelmi