Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Nelle procedure di affidamento dei servizi legali esterni, gli enti pubblici devono rispettare il principio di adeguatezza del compenso a tutela anche dei principi di buona amministrazione, massima partecipazione e leale concorrenza (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 febbraio 2017, n. 334)

Con la sentenza in esame il TAR Sicilia ha annullato una procedura di affidamento del servizio giuridico-legale indetta da un Comune siciliano ritenendo che l’importo eccessivamente ridotto del compenso previsto, unitamente alla indeterminatezza dell’oggetto dell’incarico, violassero non soltanto il principio dell’equo compenso fissato dall’art- 2233 c.c., ma anche i principi di buona amministrazione, massima partecipazione alle procedure di affidamento di pubblici servizi, trasparenza e leale concorrenza derivanti dall’art. 97 Cost.

Il servizio legale oggetto di affidamento riguardava infatti lo svolgimento di tutte le attività e le funzioni, giudiziali e stragiudiziali, proprie di un ufficio legale interno all’Amministrazione comunale, per la durata di 24 mesi, peraltro da prolungarsi fino al completamento di tutti i procedimenti giudiziali in corso alla scadenza di tale periodo di tempo, da svolgersi presso gli uffici della stessa Amministrazione ogni volta che questa lo ritenesse necessario, a fronte di un compenso, posto a base d’asta, di Euro 48.000,00.

In considerazione di ciò, il TAR Sicilia, accogliendo il ricorso proposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ha ritenuto che, nonostante l’intervenuta abrogazione dei minimi tariffari inderogabili, il suddetto compenso fosse eccessivamente ridotto tenuto conto anche dell’indeterminatezza dell’incarico oggetto di affidamento (sia sotto il profilo del suo contenuto specifico che della sua durata), con la conseguenza che le suddette condizioni poste alla base della procedura di affidamento, oltre a non essere adeguate all’importanza dell’opera e al decoro della professione come stabilito dall’art. 2233 c.c., si rivelavano altresì in contrasto con i principi che regolano le procedure pubbliche di tipo comparativo volte alla selezione del miglior contraente, ossia con il principio di trasparenza nonché con i principi di leale concorrenza, massima partecipazione e buona amministrazione, dal momento che esse non consentivano a tutti gli interessati di partecipare ma, essendo inadeguate, limitavano la partecipazione alla procedura.

A cura di Giovanni Taddei Elmi