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giurisprudenza

Nessun risarcimento senza prova del danno-conseguenza (Cass., Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8494)

Un avvocato ometteva di comunicare al proprio cliente l’interruzione del processo e la possibilità di relativa riassunzione, fino a far decorrere il relativo termine massimo con conseguente estinzione del giudizio. Ebbene, chiamato in giudizio dal cliente per il risarcimento del danno a titolo di responsabilità professionale, il legale è stato in effetti trovato responsabile nell’an, ma entrambi i Giudici dei primi grado di merito, confermati dalla pronuncia della Corte di Cassazione, hanno escluso la condanna al risarcimento ritenendo non provato dal cliente il danno cagionato dall’omissione (c.d. danno conseguenza). In particolare, i Giudici non hanno condiviso l’affermazione di parte attrice circa il sicuro accoglimento della domanda per l’ipotesi di tempestiva riassunzione in quanto la stessa sarebbe fondata su criteri matematici, poiché, trattandosi di un giudizio di riduzione di disposizioni testamentarie per lesione di legittima, seppur un simile giudizio sia certamente fondato su quote e frazioni, presuppone comunque un’attività di valutazione e determinazione dei valori ai fini della ricostruzione dell’asse ereditario che sfugge a predefiniti parametri oggettivi, rendendo perciò incerto l’esito del giudizio.

A cura di Alessandro Marchini