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giurisprudenza

Nessuna spesa di precetto a favore dell’avvocato se non ha in precedenza notificato al terzo la relativa ordinanza di assegnazione (Cass., Sez. III, 2 febbraio 2017, n. 2724)

La Suprema Corte tratta il caso dell’avvocato che, ottenuta ordinanza di assegnazione delle somme in un processo esecutivo mobiliare presso terzi, provvede alla notifica della stessa contestualmente ad atto di precetto in cui si liquida le spese.
Il terzo provvedeva al pagamento limitandosi alle somme di cui all’ordinanza, di talché l’avvocato intentava ulteriore esecuzione per il residuo.
A tale esecuzione si opponeva il terzo e l’opposizione aveva esito positivo, affermando il giudice del merito che il precetto non fosse sorretto da idoneo titolo esecutivo.
Arrivata in Cassazione la stessa osservava che l’ordinanza di assegnazione costituisce certamente titolo esecutivo, ma solamente dopo che la stessa sia portata a conoscenza del debitore e del terzo.
Pertanto prima della notifica (o contestualmente, come nel caso in esame) l’ordinanza non è titolo esecutivo. Ne consegue l’impossibilità che possa essere utilizzata per l’avvio di una esecuzione.

A cura di Simone Pesucci