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giurisprudenza

Non commette patrocinio infedele l’avvocato se non cagiona un nocumento agli interessi della parte che difende (Cass., Sez. VI Pen., 28 Ottobre 2015, n. 43467)

Nel procedimento portato al vaglio della Cassazione Penale, un Avvocato era stato condannato per il reato di patrocinio infedele.
Nella specie, la condotta del professionista era stata censurata dai giudici di merito in quanto, sebbene fosse intervenuta una transazione con la compagnia di assicurazione nelle more del giudizio ed avesse altresì ottenuto il pagamento delle spese legali quale procuratore distrattario, decideva autonomamente di proseguire il giudizio al fine di perseguire un’ulteriore somma a titolo di compensi professionali.
Orbene, la Corte di Cassazione ricorda, anzitutto, che il reato di patrocinio infedele per perfezionarsi abbisogna di due elementi concorrenti: la condotta del professionista contraria ai doveri professionali ed il contestuale nocumento agli interessi del proprio assistito; in presenza, ovviamente, anche della volontà lesiva.
Pertanto, ferme le responsabilità deontologiche del professionista, nel caso in esame non emergono fattispecie penalmente rilevanti, in quanto il cliente non ha subito alcuna tipologia di nocumento in conseguenza della scelta del proprio Avvocato di proseguire il Giudizio, pur in presenza dell’intervenuta transazione con la compagnia assicurativa.
La condotta infedele infatti, ha osservato la Corte, non ha avuto ad oggetto le ragioni della parte assistita, ma si è diretta univocamente ad ottenere un ulteriore pagamento delle spese difensive a carico della compagnia assicuratrice, già ottenute precedentemente in via transattiva.
A cura di Devis Baldi