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giurisprudenza

Non è ammesso ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice del reclamo condanna la parte soccombente alle spese di lite (Cass., Sez. VI, Ord., 1 marzo 2019, n. 6180)

Con la pronuncia in commento la Cassazione ha avuto modo di riaffermare il principio secondo cui, in tema di procedimenti cautelari, le ordinanze emanate all’esito del reclamo non sono ricorribili in Cassazione neanche in punto di spese, essendo per loro natura inidonee ad acquistare efficacia di giudicato.

La pronuncia ha avuto origine in seguito ad un ricorso presentato per supposta violazione di legge. Il ricorrente, dopo aver promosso un procedimento cautelare in corso di causa si era visto respingere la domanda sia in prima istanza che in sede di reclamo e, in quella circostanza, il Tribunale lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite.

Sosteneva il ricorrente che, in seguito alla modifica dell’art. 669 septies c.p.c. intervenuta con l. 69/2009, la statuizione in punto di spese in sede cautelare fosse possibile nei soli giudizi ante causam e non nei procedimenti in corso di causa come quello di specie e che, dunque, il ricorso fosse ammissibile in quanto unico strumento a tutela del diritto leso.

La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ritiene di dare continuità ad un precedente orientamento – attinente al procedimento cautelare ante causam -, estendendolo ai cautelari in corso di causa. Secondo la Cassazione “in tema di procedimenti cautelari l’ordinanza con la quale il Tribunale, rigettando il reclamo, condanni il reclamante alle spese, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., dovendo il soccombente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all’esecuzione iniziata, sulla base dell’ordinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna sulle spese può essere ridiscussa senza limiti”.

Nella decisione in esame, la Suprema Corte sottolinea come rimanga comunque impregiudicata la possibilità, per il giudice della cognizione, di rivedere le statuizioni in punto di spese del giudizio cautelare, all’esito del giudizio di merito, in virtù della natura prettamente strumentale del procedimento cautelare.

A cura di Sofia Lelmi