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giurisprudenza

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 D.P.R. 115/2002 in riferimento agli artt. 3, comma 2, 24, commi 2 e 3, e 36 Cost. (Corte Cost., Sent., 30 gennaio 2018, n. 16)

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.106 D.P.R. 115/2002 in riferimento agli artt.3, comma 2, 24, commi 2 e 3, e 36 Cost. sollevata dalla Corte di Appello di Salerno in un giudizio avente ad oggetto il ricorso in opposizione a un decreto di mancato pagamento dei compensi professionali richiesti dal difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in quanto detta norma non distingue, ai fini della liquidazione del compenso professionale, le cause della inammissibilità. La Corte Costituzionale rileva che l’art.106 D.P.R. 115/2002 mira a contemperare due distinti interessi ossia, da una parte, garantire ai non abbienti il diritto di difesa, dall’altra, la necessità di contenimento della spesa pubblica evitando che siano liquidati compensi professionali per attività superflue ed inutili ove l’esito di inammissibilità sia largamente prevedibile se non perfino previsto già al momento del deposito dell’impugnazione. Orbene, lo stesso giudice a quo ha rilevato che l’attività del difensore dell’imputato era necessaria e non superflua e, dunque, secondo un’interpretazione alla luce della ratio legis e non meramente letterale dell’art.106 D.P.R. 115/2002, suscettibile di liquidazione. La questione di legittimità costituzionale, quindi, deve essere dichiarata infondata poiché il risultato che si chiede di ottenere con una pronuncia di accoglimento è raggiungibile attraverso una mera interpretazione della ratio legis della norma censurata.

A cura di Fabio Marongiu