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giurisprudenza

Non è soggetto ad IRAP l’avvocato che si serve di collaborazioni sporadiche, anche se ha beni strumentali di valore (Cass., Sez. V, 15 gennaio 2016, n. 573)

Non è soggetta ad IRAP l’attività dell’avvocato che si avvalga di collaborazioni di terzi aventi carattere sporadico, anche nel caso in cui il professionista abbia sostenuto spese consistenti per l’acquisto di beni strumentali. Ciò, in estrema sintesi, è quanto emerge dalla sentenza n. 573 del 15 gennaio 2016, emessa dalla Cassazione in tema di assoggettamento ad IRAP dell’attività di lavoro autonomo.

A tal proposito, prima di entrare nel merito della sentenza in commento, si ritiene opportuno rammentare che mancando una definizione legislativa del requisito della “autonoma organizzazione” rilevante ai fini dell’assoggettamento ad IRAP dei lavoratori autonomi, la Suprema Corte – anche a Sezioni Unite – ha stabilito, a più riprese, che tale requisito ricorre quando il contribuente:

– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;

– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex pluribus, Cass., SS.UU., Sent. 26 maggio 2009, n. 12111; in senso conforme, Cass., Sez. V, Sent. 5 agosto 2015, n. 16406).

In pratica, dalle varie pronunce succedutesi sull’argomento nel corso degli ultimi anni, se ne ricava che è soggetto passivo dell’imposta il professionista che si avvalga, nell’esercizio della propria attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how, con la conseguenza che può essere escluso il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell’auto- organizzazione del professionista medesimo o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento.

In altri e forse più chiari termini, volendo trarre una indicazione comune dalle sentenze emesse dalla Suprema Corte, l’esistenza di una “autonoma organizzazione”, che, come detto, costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, dev’essere intesa come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, astrattamente idoneo ad unificare i vari elementi della produzione in vista della produzione di un maggiore output tipico della attività.

Tale organizzazione, dunque, è riscontrabile qualora il contribuente si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività, gestendo ed organizzando questi fattori ai fini dello svolgimento della propria attività.

Ebbene, le considerazioni sopra esposte sono state riprese e fatte proprie dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in commento, emessa con riferimento al caso di un avvocato al quale era stata contestata l’esistenza di una “autonoma organizzazione” in quanto si era avvalso della collaborazione di terzi, ed aveva sostenuto costi per beni strumentali di poco inferiori ad euro 10.000,00 l’anno.

Secondo gli Ermellini, infatti, la spesa di circa 1.700,00 euro sostenuta per un dipendente nel corso di una annualità, “rende di per sé evidente il carattere di prestazione assai limitata nel tempo (sia che tale limite abbia riguardato il suo dispiegarsi per poche ore nell’arco della giornata, sia che derivi invece dalla sua breve durata nell’anno), tale da doversi escludere che – anche alla stregua del più rigoroso orientamento espresso da alcune pronunce di questa Corte, che considera a tal fine sempre rilevante la presenza di un solo lavoratore dipendente, a prescindere dal tipo di lavoro svolto – nel caso di specie tuttavia la collaborazione di che trattasi possa aver rappresentato un contributo minimamente rilevante e significativo ai fini che qui interessano, nell’organizzazione dell’attività di lavoro autonomo del professionista”.

Con riferimento, poi, agli ammortamenti per i beni strumentali effettuati dall’avvocato, la Corte ritiene che tale dato sarebbe “comunque non decisivo e eccentrico rispetto al fondamento normativo dell’imposizione”, in quanto “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza dei presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

In conclusione, secondo la Cassazione la sporadicità ed esiguità delle somme sostenute per lavoro dipendente e per collaborazione di terzi, nonché il mero valore in sé considerato degli ammortamenti dei beni strumentali, non possono consentire di ritenere che l’avvocato abbia esercitato la propria attività professionale con “organizzazione di capitali o lavoro altrui”.

A cura di Cosimo Cappelli

 

 

Allegato:
573-2016