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giurisprudenza

Non è tardivo il ricorso proposto entro 30 giorni dinanzi al CNF contro la sentenza del COA notificata dopo il 1 gennaio 2015 (Cass., Sez. Un., 21.09.2020 n. 19676)

In materia di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dall’art. 61 legge n. 247/2012, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2.

Questo è il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con una recente pronuncia.

Un avvocato, sottoposto a procedimento disciplinare, è stato ritenuto responsabile dal relativo Consiglio dell’ordine e condannato alla sanzione della censura.

Avverso tale decisione, notificata in data 3 marzo 2015, l’avvocato ha proposto ricorso al CNF, con atto depositato il 27 marzo 2015.

Il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività rilevando che, mentre la decisione impugnata è stata notificata all’avvocato in data 3 marzo 2015, il ricorso è stato depositato solo in data 27 marzo 2015, dunque quattro giorni dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni, verificatasi il 23 marzo 2015.

A parere del CNF, infatti, contro le decisioni del Consiglio dell’ordine degli avvocati continua a trovare applicazione il termine di venti giorni previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50 e ciò anche dopo l’entrata in vigore, il 1 gennaio 2015, del regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, sul nuovo procedimento disciplinare.

La sentenza è stata impugnata in Cassazione da parte dell’avvocato in particolare con la doglianza secondo cui il CNF avrebbe errato nel continuare ad applicare, benchè abrogato, il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50.

A giudizio dell’avvocato ricorrente, il CNF nel dichiarare inammissibile il ricorso avrebbe quindi fatto illegittima applicazione delle norme abrogate della vecchia legge professionale circa i termini di impugnazione delle decisioni disciplinari.

La Corte ha accolto il ricorso rilevando che il ricorso dell’avvocato contro la sanzione disciplinare notificatagli dopo il 1° gennaio 2015 va depositato entro 30 giorni, in base alla previsione della legge 247 del 2012, e non entro il più breve termine di 20 giorni previsto dalla disciplina precedente.

Questo perchè il nuovo termine vale anche per la sanzione disciplinare comminata dal Consiglio dell’Ordine in base alla precedente procedura anziché dal Consiglio Distrettuale di Disciplina secondo il nuovo ordinamento forense perché ciò che rileva per l’applicazione della nuova legge è la notifica in data successiva al 1° gennaio 2015

La Corte pertanto cassa la sentenza impugnata e rinvia al CNF per il riesame nel merito.

A cura di Corinna Cappelli