Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Non può essere rifiutata l’iscrizione alla Cassa forense all’avvocato che affida a terzi la gestione dell’impianto di distribuzione di carburante (Cass., Sez. Lav., 16 ottobre 2013, n. 23536)

Con l’importante arresto in parola la Suprema Corte, respingendo il ricorso dell’ente previdenziale degli avvocati, afferma il principio secondo cui la Cassa forense non può rifiutare l’iscrizione all’avvocato ritenendolo un commerciante solo perché è titolare di una concessione di impianti di carburante se la gestione è stata affidata a terzi, giacché l’invocata incompatibilità dell’esercizio della professione forense di cui all’art. 3 del R.D.L. 1578/33 – che preclude, ex art. 2, co. 3, Legge 319/75, ancorché non accertata e perseguita dal Consiglio dell’Ordine competente, sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense del periodo di tempo in cui l’attività incompatibile sia stata svolta – è quella con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui.
Ritiene la Corte che, poiché nel caso di specie l’avvocato era mero titolare di una concessione per impianti di distribuzione di carburante ed aveva affidato a terzi la gestione degli impianti in questione, l’espressa previsione dell’esercizio del commercio da parte del professionista in nome proprio o altrui e la previsione nello stesso articolo 3 Rdl 1578/33 cit. di ipotesi connesse all’assunzione di una determinata qualifica, a prescindere dall’effettivo svolgimento della relativa attività, induce a ritenere che la mera titolarità della concessione per impianti di carburanti non sia ostativa all’esercizio della professione forense.

a cura di Alessandro Iandelli