Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Non si configura il reato di ingiuria nel caso in cui il cliente di un avvocato, in risposta ad una richiesta di pagamento, scriva una e-mail qualificando il comportamento del legale come “scandaloso” (Cass., Sez. V Pen., 8 gennaio 2016, n. 451)

Il Giudice di Pace di Firenze riteneva responsabile del reato di ingiuria il cliente di un avvocato che, a seguito di alcune richieste di pagamento da parte del legale, rispondeva con email scrivendo “E’ scandaloso, il suo comportamento. Dove vuole arrivare?… Si vergogni ad insistere”. Veniva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che le espressioni contestate erano rispettose del limite della continenza, esprimendo esclusivamente una critica all’operato del difensore.
La Cassazione ha accolto il ricorso, ricordando che, ai fini dell’apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, occorre tenere conto del contesto spazio-temporale nel quale siano state pronunciate nonché dello standard di sensibilità sociale del tempo (così anche Cass., Sez. V., n. 10420/2007). Nel caso di specie, le frasi utilizzate manifestavano il dissenso rispetto alla richiesta di pagamento avanzata dal difensore e, dunque, si collocavano nell’ambito del rapporto professionale.
Occorre precisare che la pronuncia in esame si riferisce ad un procedimento definito antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha depenalizzato, tra gli altri, anche l’ingiuria.

A cura di Leonardo Cammunci