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giurisprudenza

Non si può applicare l’istituto della continuazione ad un procedimento disciplinare a carico di un avvocato anche se è preceduto da altri originati dal patrocinio ai danni dello stesso cliente e nell’ambito della medesima causa civile (Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2017, n. 4216)

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che anche nel caso in cui un procedimento disciplinare a carico di un avvocato sia stato preceduto da altri procedimenti «originati dal patrocinio ai danni dello stesso cliente nell’ambito della medesima causa civile», non si deve applicare l’istituto della continuazione ex artt. 8 e 8-bis, l. n. 689/1981.

Nello specifico, il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari aveva condannato un legale alla sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi per aver consegnato ad un proprio cliente un effetto cambiario mai onorato a fronte di somme dal medesimo legale riscosse dalla compagnia di assicurazione in favore dello stesso cliente, il quale era rimasto vittima di un sinistro stradale.

A seguito di tale condanna, dipoi confermata da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Avvocati, il legale aveva quindi proposto impugnazione dinanzi le Sezioni Unite, eccependo la nullità della sentenza per omessa applicazione dell’istituto della continuazione, di cui all’art 8 bis della legge 689/1981, in quanto il procedimento disciplinare oggetto di causa era stato preceduto da altri due che erano originati dal patrocinio ai danni dello stesso cliente nell’ambito della medesima causa civile.

Tuttavia, a detta dei Supremi Giudici, tale motivo di impugnazione doveva ritenersi del tutto infondato, a motivo del fatto che “l’istituto della “continuazione” ex artt. 8 ed 8 bis della legge 689 del 1981 non può trovare applicazione alla fattispecie, trattandosi di plurime condotte materiali e non di concorso formale e perché la materia è estranee all’ambito sanzionatorio delle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza, disciplinate appunto dall’art 8 citato (vedi Cass. Sez. L. n. 12974 del 2008)”.

A cura di Cosimo Cappelli