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giurisprudenza

Notifica a mezzo PEC: l’avvocato non può eccepire gli inconvenienti tecnici, in quanto corrisponde ad un preciso onere del difensore quello di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale (Cass., Sez. IV Pen., 06 marzo 2015, n. 9892)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna ad applicare un noto principio espresso dalle Sezioni Unite in forza del quale “in tema di avviso al difensore per l’udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l’adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile ed all’insussistenza di differenti strumenti conoscitivi, resta del tutto irrilevante la circostanza della mancata conoscenza del messaggio a causa di vizi di funzionamento delle segreteria telefonica o del mancato ascolto della registrazione, atteso che corrisponde ad un preciso onere del difensore quello di assicurarsi della perfetta funzionalità dell’apparecchio di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate” (Sez. U, n. 39414 del 30/10/2002). Nel caso di specie il ricorrente lamentava la mancata ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza dinnanzi al Tribunale del Riesame, effettuato a mezzo pec, a causa di contingenti problemi alla linea telefonica/internet dello studio legale del difensore. Richiamato il principio di cui sopra ed attesa altresì la comprovata ricezione della notifica di suddetto avviso da parte del Tribunale del Riesame, la suprema Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
A cura di Elena Borsotti