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giurisprudenza

Notifica tardiva dell’impugnazione all’avvocato domiciliatario (Cass., Sez. VI, Ord., 19 ottobre 2017, n. 24660)

Il caso in esame riguarda una controversia il cui giudizio in primo grado si svolgeva a Monza. L’avvocato della parte successivamente appellata aveva però lo studio nella circoscrizione del Tribunale di Milano.

Le parti eleggevano così domicilio presso un legale del circondario del Tribunale adito.

Il Comune appellante impugnava la sentenza e la notificava presso il domiciliatario che nel frattempo aveva cambiato indirizzo.

Appresa tale modifica veniva inoltrata una successiva notifica oltre i termini.

In sede di gravame veniva affermata la tardività insanabile della notifica, in quanto era onere del Comune accertare il trasferimento dello studio del domiciliatario.

Contrariamente la Corte di Cassazione, ribaltando l’indirizzo della Corte territoriale, afferma il seguente principio: quando la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, il suddetto difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum.

Nel caso in esame pertanto deve ritenersi ugualmente rispettato il termine per l’impugnazione in quanto il Comune si era attivato con immediatezza a riprendere il procedimento notificatorio.

A cura di Elena Parrini