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giurisprudenza

Notifica telematica con l’allegato non leggibile: l’inerzia del destinatario determina il perfezionamento (Cass., Sez. Lav., Ord., 21 febbraio 2020, n. 4624)

Veniva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che non aveva riconosciuto l’illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; la Società datrice di lavoro, nel controricorso, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione, dal momento tra la notifica della sentenza d’appello e il ricorso erano trascorsi ben più di sessanta giorni. Il ricorrente dimostrava che l’allegato alla PEC con cui era stata notificata la sentenza risultava illeggibile e, pertanto, sosteneva che la notifica non poteva dirsi validamente effettuata ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione e chiedeva, in subordine, la rimessione in termini per errore scusabile.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, accogliendo l’eccezione di parte controricorrente e sostenendo che, in coerenza con la giurisprudenza consolidata di legittimità (tra le altre Cass. n. 25819/2017 e Cass. n. 21560/019) la consegna della ricevuta di accettazione della PEC determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, il quale, sulla base del principio di collaborazione, è tenuto da quel momento a rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione. Nel caso di specie, il difensore del ricorrente avrebbe dovuto informare il collega dell’impossibilità di visionare l’allegata sentenza e, non facendolo, ha permesso il perfezionamento della notifica con conseguente decorso del termine breve per il ricorso in Cassazione. Quanto alla rimessione in termini, continua la Corte, non è possibile disporla ove il ricorrente abbia, come in questo caso, colpevolmente dato causa alla decorrenza del termine.

A cura di Leonardo Cammunci