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giurisprudenza

Notifica valida anche se nella relata o nella cartolina di ricevimento non è indicato il nome del consegnatario e la sottoscrizione è uno “scarabocchio” (Cass., Sez. Trib., 17 aprile 2015, n. 7838)

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato il proprio consolidato orientamento in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, teso a riconoscere la validità della notifica ogniqualvolta l’atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato, ovvero quando il destinatario, come nel caso di specie, abbia avuto completa notizia dello stesso, tanto da proporre tempestivo ricorso senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa. Ciò in quanto, secondo gli Ermellini, “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria”.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto erronea la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria del Lazio laddove aveva accolto l’appello del contribuente, sancendo l’inesistenza della notificazione e l’inefficacia dell’avviso impugnato perchè la relata non riportava il nome della persona alla quale veniva consegnato il plico, non conteneva indicazioni circa l’identità del notificatore, e risultava siglata con uno “scarabocchio”, che pertanto doveva ritenersi come se non fosse mai stata sottoscritta.
Secondo la Cassazione, infatti, “la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto”.
Pertanto, secondo il Collegio di legittimità, nel caso in cui la firma apposta sulla relata di notifica di un avviso di accertamento sia illeggibile, è onere del contribuente dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata (o comunque del potere esercitato), superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la propria firma. In caso contrario, va escluso il vizio di nullità (e a maggior ragione di inesistenza) della notificazione.

A cura di Cosimo Cappelli