Il Giudice del merito, aderendo, alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, non deve necessariamente soffermarsi in parte motiva sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, esaurendo l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
A cura di Raffaella Bianconi