L’ordinanza in commento si inserisce nel solco di quella giurisprudenza particolare del Tribunale di Firenze che, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, pone a carico della parte opposta l’onere di impulso dell’attività di mediazione.
A cura di Raffaella Bianconi