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giurisprudenza

Ove nella procura rilasciata all’ avvocato non sia previsto il potere di nominare sostituti, i clienti hanno azione diretta nei confronti del sostituto così illegittimamente nominato (Cass., Sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1580)

La pronuncia in esame trae origine da una sentenza della corte d’appello che ha ritenuto responsabili per i danni patiti dai clienti sia il difensore munito di procura alle liti, sia il difensore privo di formale incarico da parte dei ridetti clienti.

Nel caso di specie il legale munito di procura aveva incaricato un altro professionista di redigere un atto processuale, il tutto in difetto di autorizzazione (da parte dei clienti) a nominare altri difensori suoi sostituti.

I medesimi clienti hanno agito nei confronti dei due professionisti lamentando l’inadempimento professionale di questi e chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti.

Nella sentenza della corte territoriale si dava altresì atto che il difensore privo di formale incarico da parte dei clienti aveva comunque intrattenuto rapporti diretti con essi (“consistente sia nel notiziarli dell’esito positivo del giudizio dì appello, sia nell’aver inviato loro la parcella”) e da ciò aveva desunto che un “rapporto contrattuale diretto si sia instaurato”; di qui, la “corresponsabilità dell’avv. C., per il suo operato, nei confronti dei clienti dell’avv. J., che egli, con il suo negligente operato professionale, ha pregiudicato”.

La Corte di Cassazione, investita della vicenda, giunge alle medesime conclusioni di cui sopra, ma per un diverso ordine di considerazioni.

A differenza del suo genus, ossia del contratto di mandato, il contratto d’opera professionale è caratterizzato dall’intuitu personae, “in quanto è un contratto il cui oggetto è la prestazione professionale di quella determinata persona che il cliente individua in ragione della particolare competenza e quindi della fiducia che in essa ripone, determinandosi a svolgere, tramite il professionista, una determinata attività nella quale non si impegnerebbe in mancanza di una persona di fiducia alla cui professionalità appoggiarsi”.

Da ciò, deriva la Suprema Corte, “(a prescindere dalla problematica connessa all’esistenza o meno di una procura con poteri di sostituzione), il mandato allo svolgimento di un incarico professionale non ammette sostituzioni che non siano autorizzate”.

Pertanto, prosegue la Corte, nel caso in cui l’avvocato dia incarico ad altro professionista di occuparsi della difesa del cliente, ma in difetto di un’autorizzazione di quest’ultimo, si rientra nell’ipotesi di sostituzione non autorizzata e non necessaria per la natura dell’incarico di cui al primo comma dell’art. 1717 c.c.

In tale ipotesi di sostituzione non autorizzata del mandatario, il quarto comma dell’art. 1717 c.c. prevede l’azione diretta del mandante (ossia del cliente) nei confronti del sostituto.

Sulla base di tali presupposti, la Corte di Cassazione afferma il seguente principio: “a fronte dell’illecita attività dell’avvocato che, in sostituzione dell’unico avvocato incaricato dai clienti e senza l’autorizzazione dei clienti si sostituisca all’avvocato di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per i clienti stessi, i clienti possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità. E’ una azione diretta che trae la sua fonte dall’esercizio di un’attività direttamente pregiudizievole nella sfera dei clienti altrui da parte dell’avvocato non autorizzato, ed è un’azione diretta che consente ai clienti di far valere una responsabilità contrattuale del professionista, volta, nel caso in esame, al risarcimento dei danni”.

Non solo.

Dall’affermazione di responsabilità del professionista non incaricato dai clienti (incaricato bensì dall’avvocato munito di procura ma privo del potere di nominare sostituti) deriva l’obbligo dell’assicurazione professionale di tenerlo indenne dal conseguente risarcimento del danno.

Sancisce in particolare la Suprema Corte: “l’assicurazione professionale infatti risponde per ogni danno provocato dal professionista nell’esercizio della sua attività professionale, e qui siamo di fronte ad un danno certo ed è altrettanto certo che sia stato causato dall’attività professionale svolta, anche se senza incarico, in favore dei parenti delle vittime”.

A cura di Giulio Carano