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giurisprudenza

Paga l’Irap l’avvocato che si fa aiutare dalla moglie in studio (Cass., Sez. VI, Ord., 8 maggio 2018, n. 10998)

Secondo la Cassazione è tenuto al pagamento dell’Irap l’avvocato che si avvale della collaborazione non occasionale del coniuge, anch’esso avvocato, in quanto tale apporto lavorativo sarebbe tale da integrare il requisito della “autonoma organizzazione”.

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha quindi accolto l’appello proposto da parte dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia emessa dalla CTR dell’Emilia Romagna, la quale aveva ritenuto – a suo dire in violazione degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 446/1997 – “insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione benché il contribuente, esercente la professione di avvocato, si fosse avvalso di lavoro altrui nella forma di collaborazioni non occasionali e per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attività”.

Nello specifico, gli Ermellini si sono richiamati a due precedenti arresti (cfr. Cass. n. 1136/2017 e n. 1820/2017), con i quali era stato precisato che “in tema di Irap, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’articolo 2 del Dlgs 446/1997 ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga – pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio”.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, quindi, la Corte ha ritenuto che la collaborazione non occasionale del coniuge, anch’esso avvocato – tra l’altro desumibile dai non trascurabili compensi in favore di quest’ultimo – era volta ad aumentare le capacità professionali del contribuente, per prestazioni relative alla medesima attività, attesa la sistematicità del rapporto di collaborazione, a nulla rilevando il mancato impiego di personale dipendente.

Motivo per cui la sentenza è stata cassata con rinvio.

A cura di Cosimo Cappelli

 

 

 

Allegato:
10998-2018