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giurisprudenza

Pagamento dei compensi dell’Avvocato: si applica sempre il rito speciale ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 anche se i compensi sono stati preventivamente quantificati con il cliente (Cass., Sez. VI, Ord., 14 gennaio 2021, n. 496)

Il presente giudizio di Cassazione nasce da un regolamento di competenza sollevato davanti al Tribunale di merito sul tema della domanda avente ad oggetto il pagamento delle spettanze dell’Avvocato, qualora i compensi siano stati preventivamente concordati con il cliente mediante specifica convenzione ante-causam.

La Corte di Cassazione apre la pronuncia ricordando che il preventivo accordo sulla quantificazione dei compensi professionali è irrilevante ai fini della individuazione della competenza dell’organo giudicante.

Infatti, l’art. 14 del D.Lgs. 150/2011 si applica, indistintamente, a tutte le liti in cui si controverte dei compensi spettanti ai difensori: pertanto, anche qualora le parti abbiano preventivamente quantificato il compenso oppure abbiano stabilito ex ante i criteri di calcolo per la relativa liquidazione, si deve applicare il rito speciale previsto dall’art. 14 suddetto. E, inoltre, il rito speciale in esame deve applicarsi sia quando si agisca in via diretta per il riconoscimento del quantum della prestazione, sia quando il cliente agisca in opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la liquidazione dei compensi professionali del difensore.

Ne discende che la competenza a decidere sarà sempre del Tribunale in composizione collegiale con la precisazione che, qualora i compensi siano maturati in più gradi di giudizio, si deve evitare il frazionamento della tutela processuale riconducibile alla medesima vicenda sostanziale: in tal caso, quindi, il difensore dovrà proporre obbligatoriamente un’unica domanda dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della causa in cui è stato svolto il patrocinio, perché solo tale giudice è in grado di apprezzare complessivamente le prestazioni svolte dal difensore all’interno di tutta la vicenda processuale (v. anche Cass. Civ. Sez. Un. N. 4247/2020).

 

A cura di Devis Baldi