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giurisprudenza

Parte civile e costituzione nel procedimento penale: illegittimità del sostituto processuale ad esercitare l’azione civile e requisiti di forma dell’atto (Cass, Sez. II Pen., 27 maggio 2016, n. 22473)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si discosta consapevolmente da un precedente orientamento giurisprudenziale affermando che il sostituto processuale non è legittimato ad esercitare l’azione civile nel processo penale. Precisa infatti che a tale soggetto possono essere delegate le attività difensoriali ma non anche i poteri di natura sostanziale. Pertanto, in udienza la manifestazione della volontà di costituirsi parte civile potrà essere resa solo dalla parte personalmente ovvero da un suo procuratore speciale. Quanto poi ai requisiti formali, sollevata l’eccezione relativa alla presenza della sottoscrizione del difensore solo in calce alla procura speciale ricevuta e non anche all’atto stesso – che risultava firmato solo dalla parte – , i Giudici di Legittimità hanno ritenuto ammissibile l’atto in questione, affermando che proprio la sottoscrizione del difensore in calce alla procura speciale “è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione in calce all’atto di costituzione (..)”.

A cura di Elena Borsotti

 

Allegato:
22473-2016