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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello Stato e legittimazione del difensore: non è configurabile una legittimazione in proprio del difensore in tema di opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del beneficio in questione (Cass., Sez. VI, Ord., 11 settembre 2018, n. 21997)

La sentenza in commento trae origine da una vicenda nella quale il Tribunale di merito aveva revocato l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando conseguentemente inammissibile l’istanza di liquidazione del compenso del difensore. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il difensore, direttamente ed in via esclusiva, che veniva rigettata ed avverso tale ultimo provvedimento il difensore proponeva, sempre in proprio, ricorso per cassazione. Nell’affrontare la questione, la Suprema Corte chiarisce che in materia di patrocinio a spese dello Stato la legittimazione in proprio del difensore è limitata alle sole controversie in tema di liquidazione dei compensi. Non è dunque configurabile anche con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del beneficio. In detti casi la legittimazione deve riconoscersi solo in capo all’interessato, da intendersi come la parte che vuole avvalersi del beneficio ovvero quello a cui detto beneficio sia stato in seguito revocato.

 

 

A cura di Elena Borsotti