Con la sentenza in commento la Suprema Corte afferma un rilevante principio di diritto in tema di patrocinio a spese dello Stato e prescrizione, laddove sancisce che in caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva. In particolare nel caso di specie era stata rilevata d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito azionato in sede di opposizione al decreto con cui era stata respinta la richiesta di liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. I giudici di legittimità, richiamando precedenti e consolidati orientamenti, confermano dunque l’incompatibilità a monte tra l’eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito oggetto di causa, precisando altresì che le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d’ufficio da parte del giudice.
A cura di Guendalina Guttadauro