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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello Stato: impugnazione del provvedimento di revoca dell’ammissione emesso dal giudice civile (Cass., Sez. I, 17 ottobre 2011, n. 21400)

La questione posta all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione è sorta per l'apparente mancanza di mezzi di impugnazione avverso il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice del Tribunale in un processo civile.
Per il processo penale, infatti, l'art. 99 del T.U. in materia di spese di giustizia, D.P.R. 115/2002, contiene espressamente la disciplina dell'opposizione avverso i provvedimenti di rigetto o revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nell'ambito del giudizio civile, invece, nessuna espressa norma si rinviene per regolare reclami e/o opposizioni avverso il decreto di revoca reso dal Giudice civile, ex art. 136, comma secondo.
La Suprema Corte risolve l'apparente lacuna contenuta del T.U. precisando che avverso il decreto di revoca emesso dal Giudice civile debba farsi ricorso al rimedio oppositorio di cui all'art. 170 dello stesso T.U., in quanto avente carattere generale.
Di recente i giudici di legittimità hanno, infatti, affermato che, la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002 art. 170 pur configurata per regolare la opposizione ai decreti di pagamento, deve ritenersi estensìbile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile (Cass. 4 maggio 2011, n. 9748; Cass. 10 giugno 2011, n. 12744).
Si segnala, peraltro, che la vigente procedura contenuta nell'art. 170 T.U. è frutto di recente modifica in virtù dell'art. 15 d.lgs. n. 150 del 1.9.2011.

A cura di Ilaria Biagiotti