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giurisprudenza

Per i ricorsi al C.N.F. avverso una decisione del C.O.A. presentati prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 65, co. 1, della L. 247/2012, si applica il termine previgente di 20 giorni dalla notificazione della decisione disciplinare e non quello di 30 giorni di cui alla nuova disciplina (Cass., Sez. Un., Ord., 22 marzo 2017, n. 7298)

Un avvocato, destinatario della sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi da parte del COA di appartenenza, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del CNF, con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità per tardività del ricorso avverso la delibera del COA.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pronunciandosi con ordinanza sull’istanza di sospensione del provvedimento disciplinare presentata dal ricorrente, ha accolto le conclusioni del PM e, dunque, rigettato la stessa, sostenendo che l’istanza cautelare era carente sotto il profilo del fumus boni iuris. In particolare, la Corte ha evidenziato come il ricorrente avesse considerato come termine per la presentazione del ricorso quello di 30 giorni dalla notificazione della decisione, di cui all’art. 61, co. 1, della L. n. 247/2012, senza considerare che l’art. 65, co. 1, della stessa legge disponeva l’applicabilità della normativa previgente fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti. Ebbene, essendo il regolamento in questione entrato in vigore il 01/01/2015, è da questa data che si applicano i nuovi termini, operando, per i ricorsi presentati precedentemente, il termine previgente di 20 giorni dalla decisione del COA; temine, nel caso di specie, non rispettato dal ricorrente.

A cura di Leonardo Cammunci