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giurisprudenza

Perquisizioni e garanzie per gli avvocati: la borsa professionale deve intendersi come “proiezione spaziale” di un ufficio legale, con la conseguenza che per effettuare la relativa perquisizione devono osservarsi le stesse garanzie previste per gli studi dei difensori (Cass., Sez. V Pen., 20 febbraio 2017, n. 8031)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte, pur rigettando il ricorso promosso dalle originarie parti civili, conferma un principio consolidato in giurisprudenza che estende le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. in tema di garanzie di libertà del difensore in caso di perquisizioni presso il relativo studio anche alla perquisizione della borsa professionale e dei fascicoli in essa contenuti. Infatti, riaffermano i Giudici di Legittimità, che “la borsa professionale costituisce una sorta di proiezione spaziale di un ufficio legale” ed in quanto tale assolutamente meritevole delle medesime garanzie. Tali garanzie non operano invece rispetto ai praticanti, non rientranti nella categoria dei difensori, letteralmente indicati nella norma in questione. Quanto al caso di specie, vengono ritenuti insussistenti i presupposti per l’applicabilità della predetta norma, in quanto la perquisizione contestata era stata diretta alla ricerca del corpo di reato, peraltro nell’ambito di un diverso procedimento rispetto a quello in cui il legale esercitava la funzione difensiva. Per tali ragione viene rigettato il ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

A cura di Elena Borsotti