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giurisprudenza

Pignoramento esattoriale: sempre possibile opporsi all’esecuzione (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 114)

Con una recente sentenza depositata il 31 maggio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, laddove non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile.

La norma censurata, infatti, prevede che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”. In pratica, detta disposizione ammette solo le opposizioni che attengono alla pignorabilità dei beni, escludendo tutte le altre, ed è proprio con esplicito riferimento a tale testuale esclusione che il Giudice rimettente ha mosso le proprie censure di illegittimità costituzionale.

Per il Tribunale di Trieste, infatti, la norma in questione costringerebbe il contribuente a subire in ogni caso l’esecuzione, ancorché ingiusta, consentendogli solo di presentare ex post una richiesta di rimborso nei confronti dalla pubblica amministrazione, o del concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno.

Ebbene, la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione così sollevata, rilevando come vi fosse evidentemente “una carenza di tutela giurisdizionale”, laddove il censurato articolo 57 da un lato non ammette opposizione davanti al giudice dell’esecuzione e, dall’altro, non sarebbe nemmeno possibile il ricorso al giudice tributario, carente di giurisdizione. Tale carenza di tutela non sarebbe nemmeno colmabile con la possibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, dove la contestazione della legittimità della riscossione non si limiti alla regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura, e finisce irrimediabilmente per entrare in evidente conflitto con il diritto alla difesa riconosciuto, in generale, dall’articolo 24 della Costituzione e, nei confronti della pubblica amministrazione, dall’articolo 113 della medesima Carta costituzionale.

A cura di Cosimo Cappelli