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giurisprudenza

Presupposti e modalità del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. (Cass., Sez. VI, Ord., 12 gennaio 2018, n. 683)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha ribadito alcuni principi già espressi in materia di notificazione e, nello specifico, di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario.

In maggiore dettaglio, il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione riguardava il ricorso proposto dalla Prefettura di Genova con cui veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., laddove il Giudice di seconde cure aveva ritenuto che la relata redatta dal messo notificatore fosse “estremamente equivoca” in quanto la formulazione della stessa era “assolutamente inidonea ad attestare l’esistenza di uno dei presupposti legittimanti la notifica ex art. 140 c.p.c.”.

Secondo la Prefettura, infatti, l’impossibilità di eseguire la consegna riguardava non già il destinatario dell’atto, bensì le persone legittimate ai sensi dell’art. 139 c.p.c. Conseguentemente, le attestazioni riportate sulla relata di notifica dovevano considerarsi idonee a dar conto del legittimo ricorso al procedimento notificatorio di cui al citato art. 140.

Tuttavia, la Suprema Corte non condivideva le argomentazioni della Prefettura ricorrente, e ribadiva anzitutto che “la speciale forma di notificazione prevista dell’art. 140 c.p.c., è consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., e la sussistenza di tali presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità (cfr. Cass. 31.7.2007, n. 16899)”.

Oltre a ciò, il Collegio precisava che “il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 139 c.p.c. (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20098)”.

Sulla base di tali considerazioni, i Giudici di legittimità ritenevano quindi non condivisibile l’argomento di parte ricorrente secondo la quale, ai fini del perfezionamento dell’iter notificatorio ex art. 140 c.p.c., sarebbe “assolutamente indifferente che le persone legittimate siano irreperibili, ovvero incapaci, ovvero ancora si rifiutino di ricevere l’atto”, ritenendo invece di dover aderire a quanto prospettato dalla parte resistente, secondo cui “la circostanza che la relazione di notificazione indichi tutte le ragioni previste dalla legge indistintamente senza precisare quale di queste fosse effettivamente riscontrabile in concreto, equivale a non indicarne nessuna” (nella relazione di notificazione era, infatti, riportata la seguente dicitura: “stante l’impossibilità di eseguire la consegna del presente atto per irreperibilità/incapacità/rifiuto delle persone di cui all’art. 139 c.p.c.”).

A cura di Cosimo Cappelli