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giurisprudenza

Principi giurisprudenziali sull’art. 96 c.p.c. (Cass., Sez. VI, Ord., 16 novembre 2016, n. 23367)

La Corte di Cassazione, nel respingere un ricorso introdotto da un contribuente avverso il rigetto di un risarcimento per danni patrimoniali conseguenti ad una illegittima iscrizione ipotecaria eseguita da agenzia di riscossione di crediti tributari, ha ricordato i seguenti principi in ordine all’art. 96 c.p.c..

Con riferimento al rapporto tra la norma richiamata e l’art. 2043 c.c., la Suprema Corte ha rilevato che l’art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità con la norma generale, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità.

Altresì, gli Ermellini hanno precisato che l’art. 96 c.p.c. non è una regola sulla competenza, bensì disciplina di un fenomeno endoprocessuale, specie nella parte in cui prevede che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della predetta responsabilità.

Infine, sulla portata dell’art. 96 c.p.c., la Corte ha puntualizzato che l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta non è riconducibile all’ipoteca giudiziale disciplinata dall’art. 2818 c.c., e pertanto esula dal campo applicativo della norma in esame.

A cura di Alessandro Marchini