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giurisprudenza

Principi in tema di consulenza tecnica d’ufficio (Cass., Sez. II, Ord., 8 settembre 2017, n. 20970)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha l’occasione di tornare su alcuni “utili” principi dettati, nel corso del tempo, in tema di consulenza tecnica d’ufficio.

Anzitutto, i Giudici della Seconda Sezione ricordano che avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni né relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, né aventi ad oggetto eventuali patologie processuali dell’attività del consulente tecnico d’ufficio idonee a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso. Tali eccezioni devono essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione.

Inoltre, la Corte ricorda che il potere discrezionale del giudice di merito di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate o di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, non è riferibile alle sole CTU disposte in corso di causa, ma si estende anche agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 696 c.p.c.. Con la conseguenza che è legittima la decisione di rinnovare durante la fase di merito un accertamento svolto in sede di ATP.

A cura di Alessandro Marchini