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giurisprudenza

Processo penale e PEC: la dichiarazione del difensore di astensione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente ovvero alla segreteria del pubblico ministero è ricevibile ed ammissibile (Cass., Sez. II Pen., 4 febbraio 2020, n. 4655)

Con la sentenza in commento i Giudici di legittimità tornano a pronunciarsi in tema di utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito del procedimento penale. Nel caso di specie, il secondo grado di giudizio era stato deciso all’udienza dibattimentale concomitante con la proclamata astensione generale dalle udienze proclamata dalle Camere Penale ed alla quale il difensore dell’imputato aveva aderito. Lo stesso aveva infatti trasmesso tempestiva comunicazione di tale scelta alla cancelleria del giudice procedente mediante posta elettronica certificata, ma ciò nonostante l’udienza si era tenuta lo stesso con definizione del procedimento. La Suprema Corte, nell’affermare la ricevibilità ed ammissibilità di tale comunicazione effettuata a mezzo PEC dal difensore richiama il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, il cui art. 3 prevede espressamente che l’atto contenente la dichiarazione di astensione dalle udienze deve essere trasmesso ovvero depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero. Il dato letterale della norma in questione prevede espressamente, oltre al tradizionale deposito, anche la trasmissione con “qualsiasi mezzo idoneo (..) ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l’arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria”. La normativa a ben vedere si riferiva all’uso del telefax, anche se proprio a riguardo precedenti giurisprudenziali avevano precisato che la mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell’atto era evidentemente voluta e legata all’esigenza di non rendere necessario un continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili. Ritenuto dunque che l’utilizzo della posta elettronica certificata avesse adeguatamente garantito la provenienza della comunicazione dal difensore e l’arrivo nella cancelleria o nella segreteria, la Suprema Corte ritiene la stessa ricevibile ed ammissibile ed annulla con rinvio la sentenza oggetto di gravame.

A cura di Elena Borsotti

 

Allegato:
4655-2020