Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Processo tributario: la compensazione delle spese “per gravi ed eccezionali ragioni” deve essere logicamente motivata (Cass. Sez. VI, Ord., 27 luglio 2020, n. 15989)

In tema di contenzioso tributario, secondo la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte di Cassazione facendo riferimento alla sua precedente giurisprudenza ha ricordato come tale disposizione debba essere intesa come una norma elastica « che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche » (cfr. Cass. n. 2883/2014).
Nella fattispecie in esame la Commissione Tributaria Regionale, integrando e precisando le argomentazioni dei primi giudici, aveva provveduto a motivare l’esistenza di specifiche ragioni legittimanti la compensazione delle spese « nella particolarità della questione affrontata soprattutto in ragione dello sviluppo temporale dei fatti ».
Ragione quest’ultima considerata però illogica dalla Corte di Cassazione in considerazione del fatto che tanto il giudice di primo grado quanto quello di appello si erano limitati a condividere l’interpretazione formulata della parte ricorrente.
Alla luce di ciò la Corte di Cassazione mediante l’ordinanza n. 15989 del 2020 nell’accogliere il ricorso rinviava la causa al giudice del merito tributario non ravvisando in motivazione l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali.

A cura di Brando Mazzolai