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giurisprudenza

Procura incompatibile con la proposizione dell’impugnazione: condanna del legale al pagamento del doppio del CU e delle spese del giudizio (Cass. Sez. VI, Ord., 3 settembre 2020, n. 18283)

Con l’ordinanza in commento la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dal legale ritenendo che la procura congiunta all’atto ma rilasciata su foglio separato contenesse espressioni incompatibili con la volontà dell’assistito di proporre ricorso per cassazione in quanto contenente espressioni da considerarsi univocamente dirette ad altre attività e fasi processuali.

A giudizio della Corte, la conseguenza della pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di procura è da rinvenirsi nell’art. 13 comma 1quater DPR 115/2002 che prevede la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato di cui il legale assume, in tale ipotesi, la responsabilità in via esclusiva. Condanna inoltre il legale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio.

A cura di Sofia Lelmi