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giurisprudenza

Quando i contributi previdenziali corrisposti dall’avvocato alla Cassa Forense non possono essere dedotti dal reddito complessivo (Cass., Sez. V, Ord., 13 dicembre 2018, n. 32258)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito che il contributo del 4% che l’avvocato versa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense non è deducibile dal reddito complessivo del professionista.

Nello specifico, la questione sottoposta al vaglio della Cassazione traeva origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento con cui venivano richieste le maggiori imposte ai fini Irpef a seguito della rettifica del reddito del professionista in considerazione del disconoscimento della deducibilità dal reddito complessivo dei contributi che il professionista aveva versato alla Cassa forense. Secondo il ricorrente, infatti, i contributi versati all’Ente previdenziale dovevano ritenersi sempre deducibili dal reddito, in ragione della loro obbligatorietà.

La Suprema Corte ha dichiarato infondata la censura. Invero, per quanto qui rileva, i Giudici di legittimità hanno affermato che “le ragioni esposte dal ricorrente si infrangono sul dato letterale dell’art. 50 del TUIR, secondo il quale dal compenso del professionista sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (mentre concorrono a formare la sola base imponibile ai fini Iva). È pacifico che l’importo del 2% (ora del 4%) del fatturato riportato nella parcella sia a carico del cliente, sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall’art. 10 del TUIR”.

Pertanto, nel caso di specie, i contributi versati dall’avvocato alla Cassa forense non sono deducibili dal reddito complessivo, ma tale possibilità sussiste solo nel caso in cui il costo non sia stato ribaltato sul cliente.

A cura di Cosimo Cappelli