Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Resistere in mala fede o con colpa grave è sufficiente a revocare il gratuito patrocinio (Cass., Sez. II, Ord., 4 luglio 2019, n. 18034)

La Suprema Corte affronta il ricorso di un Avvocato il quale, dopo la revoca in primo grado, confermata in appello, dell’ammissione al gratuito patrocinio, ne chiede invece la riammissione, sulla scorta dell’assenza della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
I fatti di causa: all’esito del giudizio di primo grado l’Avvocato aveva presentato notula per la liquidazione dei compensi, avendo il suo assistito ricevuto l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio; la sentenza, giudicando la causa promossa in mala fede, in applicazione all’art. 136 d.P.R. 115/2002 aveva revocato tale ammissione.
L’avvocato proponeva reclamo, il quale veniva respinto poiché non è proponibile reclamo avverso la sentenza che dispone la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio; con un primo ricorso per Cassazione la Corte rileva un difetto nella costituzione del contraddittorio, non essendo stato chiamato il Ministero di Giustizia; rimessa la causa al primo grado questa proseguiva con la regolare chiamata del Ministero, ma senza che l’esito venisse modificato.
A seguito della condanna il Legale promuoveva ricorso per Cassazione motivandolo sulla scorta della mancata condanna ex art. 96 c.p.c.
La Corte chiarisce, con la sentenza in commento, che la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, sebbene connessa per i motivi di cui all’art. 96 c.p.c., non né è una diretta conseguenza, potendo la stessa essere comminata indipendentemente dalla condanna anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Rigetta pertanto il ricorso.

A cura di Simone Pesucci