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giurisprudenza

Responsabilità dell’Avvocato solo con la prova del danno in concreto (Cass., Sez. III, Ord., 20 novembre 2020, n. 26516)

La sentenza in commento trae origine dal ricorso presentato da una Cliente volto ad ottenere il riconoscimento della responsabilità professionale di un Collega a causa della asserita mancata instaurazione di un giudizio civile per il quale aveva ricevuto incarico.

Sottolineando l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, la Corte di Cassazione si sofferma sul principio già consolidato in base al quale “in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa”.

La responsabilità professionale di un Avvocato, quindi, non può affermarsi per il mero fatto del non corretto adempimento dell’attività svolta, dovendosi verificare in concreto la sussistenza del danno provocato.

A cura di Costanza Innocenti