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giurisprudenza

Responsabilità professionale conseguente alla violazione del dovere di informazione nei confronti della parte assistita (Cass., Sez. III, 02 aprile 2015, n. 6782)

Incorre nella responsabilità professionale l’avvocato che, nello svolgimento dell’incarico professionale, non rappresenti agli assistiti tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o, comunque, anche solo probabilmente produttive di rischio di effetti dannosi. Rimanendo in capo al medesimo legale l’onere di provare di aver informato gli assistiti di ogni potenziale effetto nocivo della controversia.
A cura di Raffaella Bianconi