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giurisprudenza

Resta obbligatorio l’esperimento della mediazione anche dopo il tentativo di negoziazione assistita (Trib. Verona, Sez. III Civ., Dott. Vaccari, Ordinanza, 23 dicembre 2015)

Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Verona fa chiarezza in ordine al rapporto tra negoziazione assistita ed il consimile istituto della mediazione obbligatoria.

A scioglimento della riserva assunta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice rileva come non osti all’assegnazione alle parti del termine per il deposito dell’istanza di mediazione obbligatoria la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, il ricorrente avesse infruttuosamente invitato l’opponente a stipulare la convenzione di negoziazione assistita facoltativa.

Infatti, spiega il Tribunale, è desumibile dall’art. art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014 (che impone il cumulo delle due procedure, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita) che l’esito negativo della negoziazione assistita non esoneri le parti dall’esperimento di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per quella stessa controversia.

Del resto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo.

A cura di Alessandro Marchini