In caso di recesso del cliente dell’avvocato, si applicano le norme relative al contratto di prestazione di opera intellettuale, contenute nell’art. 2237 c.c. che prevedono che al professionista spetti il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per la prestazione effettivamente prestata, prima del recesso del cliente. Di conseguenza, l’avvocato, cui sia stato revocato il mandato, avrà diritto al solo rimborso delle spese ed al compenso per l’opera svolta, ma non al mancato guadagno auspicato dall’affare.
A cura di Raffaella Bianconi